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Accesso civico

Applicabilità

Il contenuto della presente sezione è pubblicato ai sensi dell'art. 1 comma 1) della L.R. 29 ottobre 2014 n.10

E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’ente ne abbia omesso  la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico anche mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto. 

Riferimenti normativi
Art. 1 comma 1 L.R. 10/2014
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
delib. CiVIT n. 50/2013
Contenuto dell'obbligo

Nome del Responsabile della trasparenza/ responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Nome del Responsabile del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 3 comma 7 bis della l.p. 23/1992. 

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Pubblicato il: Mercoledì, 04 Dicembre 2013 - Ultima modifica: Martedì, 17 Febbraio 2015

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